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Sez. 2, Sentenza n. 448 del 23/02/1963 (Rv. 260594 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1963-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260594-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - INSUSSISTENZA.*

La demolizione parziale o totale di un edificio non puo mai concretare, sia pure in tempi di crisi edilizie, un pregiudizio alla economia nazionale, si da vietare la demolizione medesima in applicazione del capoverso dell'art 2933 cod civ' giacche per pregiudizio all'economia nazionale deve intendersi l'attentato alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza del Paese.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)