Sez. 3, Sentenza n. 12808 del 06/10/1980 Ud. (dep. 03/12/1980) Rv. 146932 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - DESTINAZIONE DELL'OPERA A SODDISFARE UN BISOGNO NON PROVVISORIO - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - DESTINAZIONE DELL'OPERA A SODDISFARE UN BISOGNO NON PROVVISORIO - ECOLOGIA.*
Il mezzo tecnico con cui sia assicurata la stabilita di un manufatto e, dal punto di vista giuridico, irrilevante al fine della qualificazione di esso come costruzione soggetta a licenza poiche la stabilita non va confusa con la irremovibilita della struttura o con la perpetuita della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, cioe nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia carattere di precarieta, cioe non sia temporanea e contingente. (V mass n 134459).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)