Sez. 1, Sentenza n. 1903 del 15/03/1983 (Rv. 426753 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - OMESSA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - OMESSA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'indagine sulla contumacia del convenuto, anche al fine del riscontro della ritualità della notificazione della sentenza impugnata al convenuto stesso e della sua conseguente idoneità a far decorrere il termine breve d'impugnazione, va condotta alla stregua della situazione effettivamente emergente dagli Atti del processo, restando in proposito irrilevante l'eventuale omissione di una formale declaratoria della contumacia medesima da parte dello istruttore, ovvero, in sua sostituzione, del collegio. (V 4997/77, mass n 388612).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)