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Sez. 3, Sentenza n. 4357 del 19/02/2024 (Rv. 670120-01)

DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE | Concessione in godimento dell'immobile pignorato per tutta la vita dei beneficiari - Obbligazione assunta nell'atto di donazione dell'immobile - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670120-01

DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE

In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.

Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1573, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)