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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020 (Rv. 657940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Assenza del cd. rischio elettivo - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2020-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)