REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
Testo in vigore al
§. IV. Operazioni di perfezionamento da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità
Art. 123
1. I prodotti compensatori o le merci non lavorate possono formare oggetto, in tutto o in parte, di esportazione temporanea per operazioni di perfezionamento complementare da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità, previa autorizzazione concessa dall'autorità doganale alle condizioni stabilite dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo.
2. Quando sorga un'obbligazione doganale per prodotti reimportati, vanno riscossi:
a) sui prodotti compensatori o sulle merci non lavorate di cui al paragrafo 1, i dazi all'importazione calcolati conformemente agli articoli 121 e 122, e
b) sui prodotti reimportati dopo essere stati sottoposti a perfezionamento fuori del territorio doganale della Comunità, i dazi all'importazione il cui importo è calcolato conformemente alle disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo, come se i prodotti esportati nel quadro di quest'ultimo regime fossero stati immessi in libera pratica prima di essere esportati.
§. V. Disposizioni particolari relative al sistema del rimborso
Art. 124
1. Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci, tranne qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica
le merci di importazione siano soggette a restrizioni quantitative all'importazione,
le merci di importazione beneficino di una misura tariffaria nell'ambito di contingenti,
le merci di importazione siano soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune, oppure
una restituzione o tassa all'esportazione sia stata fissata per i prodotti compensatori.
2. Inoltre non è possibile alcun rimborso dei dazi all'importazione in base al sistema di rimborso se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori, tali prodotti sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune o se è stata fissata per tali prodotti una restituzione o tassa all'esportazione.
3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere adottate secondo la procedura del comitato.
Art. 125
1. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato, oltre al riferimento all'autorizzazione, che viene utilizzato il sistema del rimborso.
2. Su richiesta dell'autorità doganale, tale autorizzazione deve essere allegata alla dichiarazione di immissione in libera pratica.
Art. 126
Nel quadro del sistema del rimborso, non si applicano l'articolo 115, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 5, l'articolo 118, paragrafo 3, gli articoli 120 e 121, l'articolo 122, lettera a), secondo trattino e lettera c) e l'articolo 129.
Art. 127
Un'esportazione temporanea di prodotti compensatori effettuata ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 1 non è considerata un'esportazione ai sensi dell'articolo 128, a meno che detti prodotti non siano reimportati nella Comunità nei termini stabiliti.
Art. 128
1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri adeguatamente alle autorità doganali che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, sono state:
esportate oppure
vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell ammissione temporanea, del perfezionamento attivo — sistema della sospensione — o poste in zona franca o in deposito franco, e
che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime.
2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori o le merci tali e quali sono considerati non comunitari.
3. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso è stabilito secondo la procedura del comitato.
4. Quando i prodotti compensatori o le merci tali e quali, vincolanti ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1, sono immessi in libera pratica, e fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale.
5. Per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbuonare si applica l'articolo 122, lettera a), primo trattino mutatis mutandis.
§. VI. Altra disposizione
Art. 129
È anche applicabile il regime del perfezionamento attivo mediante il sistema della sospensione, per far fruire i prodotti compensatori dell'esonero dai dazi all'esportazione di cui sarebbero passibili prodotti identici ottenuti da merci comunitarie anziché da merci d'importazione.
§. E. Trasformazione sotto controllo doganale
Art. 130
Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati.
Art. 131
I casi e le condizioni particolari in cui si può ricorrere al regime della trasformazione sotto controllo doganale sono determinati secondo la procedura del comitato.
Art. 132
L'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare la trasformazione per proprio conto.
Art. 133
L'autorizzazione è concessa soltanto:
a) alle persone stabilite nella Comunità;
b) quando è possibile individuare nei prodotti trasformati le merci d'importazione;
c) quando la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non può più essere economicamente ristabilito dopo la trasformazione;
d) quando il ricorso al regime non può avere come conseguenza di sviare l'effetto delle regole in materia di origine e di restrizioni quantitative applicabili alle merci importate;
e) quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un'attività di trasformazione di merci nella Comunità, senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche).I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato.
Art. 134
L'articolo 118, paragrafi 1, 2 e 4 e l'articolo 119 si applicano mutatis mutandis.
Art. 135
Quando sorga un'obbligazione doganale per merci non lavorate o per prodotti che si trovano in uno stadio di trasformazione intermedio rispetto a quello previsto dall'autorizzazione, l'importo dell'obbligazione è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo delle merci al regime di trasformazione sotto controllo doganale.
Art. 136
1. Se nel momento in cui sono state vincolate al regime di trasformazione sotto controllo doganale le merci d'importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applica a prodotti identici ai prodotti trasformati immessi in libera pratica, i dazi all'importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati sono calcolati in base all'aliquota di dazio applicabile nel quadro di detto trattamento tariffario.
2. Se il trattamento tariffario preferenziale stabilito al paragrafo 1 per le merci d'importazione è previsto nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, l'applicazione del dazio di cui al paragrafo 1 ai prodotti trasformati è subordinata anche alla condizione che il trattamento tariffario preferenziale in questione si applichi alle merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. In questo caso la quantità di merci d'importazione effettivamente utilizzata nella lavorazione dei prodotti trasformati immessi in libera pratica è imputata ai contingenti tariffari o ai massimali tariffari in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica e non si procede all'imputazione dei contingenti tariffari o dei massimali tariffari aperti per i prodotti identici ai prodotti trasformati.
§. F. Ammissione temporanea
Art. 137
Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto.
Art. 138
L'autorizzazione di ammissione temporanea è concessa su richiesta della persona che utilizza o fa utilizzare le relative merci.
Art. 139
L'autorità doganale rifiuta di concedere il regime dell'ammissione temporanea quando è impossibile garantire l'individuazione delle merci d'importazione.
Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare il ricorso al regime dell'ammissione temporanea senza garantire l'individuazione delle merci quando, tenuto conto della qualità delle merci o della natura delle operazioni da effettuare, la mancanza di misure d'individuazione non può dar adito ad un'utilizzazione abusiva del regime.
Art. 140
1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale le merci d'importazione devono essere riesportate o aver ricevuto una nuova destinazione doganale. Questo termine deve essere sufficiente perché sia raggiunto l'obiettivo dell'utilizzazione autorizzata.
2. Fatti salvi i termini speciali fissati conformemente all'articolo 141, la durata di vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea è di ventiquattro mesi. Tuttavia, l'autorità doganale può, con l'accordo dell'interessato, fissare termini più brevi.
3. Quando circostanze eccezionali lo giustifichino, l'autorità doganale, su richiesta dell'interessato, può prorogare, entro limiti ragionevoli, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 per permettere l'utilizzazione autorizzata.
Art. 141
I casi e le condizioni particolari in cui si può far ricorso al regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione sono stabiliti secondo la procedura del comitato.
Art. 142
1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione è concesso per le merci che non sono menzionate nelle disposizioni adottate a norma dell'articolo 141 o che, pur essendovi menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione dell'ammissione temporanea in esonero totale.
2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione e le condizioni in cui si può ricorrere a tale regime sono stabiliti secondo la procedura dal comitato.
Art. 143
1. L'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è pari al tre per cento per ogni mese o frazione di mese durante il quale le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi che sarebbero stati riscossi per tali merci se queste fossero stato immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
2. L'importo dei dazi all'importazione da riscuotere non deve in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso se le merci considerate fossero state immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea, non tenendo conto degli interessi eventualmente applicabili.
3. Il trasferimento, ai sensi dell'articolo 90, dei diritti e degli obblighi che discendono dal regime dell'ammissione temporanea non implica che lo stesso sistema di esonero debba applicarsi a ciascuno dei periodi di utilizzazione da prendere in considerazione.
4. Quando il trasferimento di cui al paragrafo 3 venga effettuato, con il sistema dell'esonero parziale per i due titolari del regime durante uno stesso mese, il titolare precedente è debitore dell'importo dei dazi all'importazione da pagare per tutto il mese.