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Sez. 3, Sentenza n. 2923 del 28/04/1983 (Rv. 427840 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - NOZIONE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DEI COASSICURATORI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427840-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - NOZIONE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DEI COASSICURATORI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Mentre l'obbligazione solidale è caratterizzata dall'unicità della prestazione a carico della pluralità degli obbligati, nella coassicurazione si ha la coesistenza di più e separati rapporti assicurativi, in base ai quali ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota. È, pertanto, illegittima, in tema di coassicurazione, la condanna delle compagnie coassicuratrici al pagamento delle singole quote con il vincolo della solidarietà.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)