Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 78 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10782
- Inquinamento
- Tutela delle acque
- Regime previsto per gli insediamenti produttivi
- Mancata estensione ai complessi adibiti a servizi
- Necessità di scelte discrezionali
- Competenza esclusiva del legislatore
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi, al regime previsto per gli insediamenti produttivi, sollevata sotto il profilo che esso comporterebbe un'"ingiustificata disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione". Infatti, analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili, argomentando che, in nome del principio di eguaglianza, la Corte non è abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore. - S. n. 314/1983.
Norme impugnate
- art. 1-quater legge 8 ottobre 1976, n. 690
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), promossi con tre ordinanze emesse il 12 ottobre 1983 e il 9 febbraio 1984 dal Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di Casari Adriano ed altro, Zocca Dino e Peruso Mario, iscritte ai nn. 10, 340 e 479 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 155, 252 e 266 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Verona, con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 12 ottobre 1983 ed il 9 febbraio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, "in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l. 319/1976 e successive modifiche nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi": argomentando che l'impugnata disciplina comporterebbe "ingiustificata disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione";
e che nei rispettivi giudizi non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che la Corte ha già dichiarato inammissibili analoghe questioni, con sentenza n. 314 del 1983: argomentando che, in nome del principio d'eguaglianza, la Corte stessa non è "abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento"; mentre l'art. 1 quater "anziché dettare regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una serie di scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di situazioni", la specifica sorte delle quali "potrà essere certo mutata o meglio precisata", ma "sulla base di opzioni e di valutazioni ... eccedenti la competenza della Corte".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), "nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi", sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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