diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 788 del 14/01/2026 (Rv. 677561-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Somma assicurata - Misura dell’indennizzo - Clausola del contratto di assicurazione relativa alla possibilità di aumentare la misura dell’indennizzo per determinate patologie - Assenza di un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore - Interpretazione della polizza entro il limite della somma assicurata - Contrarietà all’art. 1367 c.c. ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677561-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la "somma assicurata" esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo; ne consegue che, ove il contratto preveda l'aumento della misura standard dell'indennizzo in presenza di determinate patologie, e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.

Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)