Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11330 del 22/05/2014 (Rv. 630897 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dipendenti postali - Indennità di "agente unico" - Oggetto e funzione - Natura contrattuale - Irriducibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'indennità di "agente unico", prevista per i dipendenti postali, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva ed integra un obbligo contrattuale. Ne consegue che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta - o soppressa ove siano mutate le condizioni aziendali - estendendosi ad essa il principio della irriducibilità della retribuzione, desumibile dagli artt. 2103 cod. civ. e 36 Cost., in quanto voce compensativa di particolari e gravose modalità di svolgimento del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)