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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11330 del 22/05/2014 (Rv. 630897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dipendenti postali - Indennità di "agente unico" - Oggetto e funzione - Natura contrattuale - Irriducibilità.
Stato
decisa il 2014-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

L'indennità di "agente unico", prevista per i dipendenti postali, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva ed integra un obbligo contrattuale. Ne consegue che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta - o soppressa ove siano mutate le condizioni aziendali - estendendosi ad essa il principio della irriducibilità della retribuzione, desumibile dagli artt. 2103 cod. civ. e 36 Cost., in quanto voce compensativa di particolari e gravose modalità di svolgimento del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)