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Sez. 2, Sentenza n. 2823 del 22/04/1986 (Rv. 445861 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ALLEGAZIONE AD OPERA DI UNA PARTE DI UN FATTO - SILENZIO DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445861-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ALLEGAZIONE AD OPERA DI UNA PARTE DI UN FATTO - SILENZIO DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA - LIMITI.*

Quando una parte allega un determinato fatto a sostegno della propria Azione o eccezione, la controparte, pur non essendo tenuta a fornire la prova dell'inesistenza del fatto, non può esimersi dal contestarne l'esistenza, con la conseguenza che, soltanto a seguito della sua contestazione, sorge l'Onere probatorio a carico della parte che ha allegato il fatto. Tuttavia, la mancata contestazione della parte contro cui il fatto è allegato, non può essere implicitamente desunta dal suo mero silenzio, ove le tesi difensive della medesima prescindano del tutto da tale fatto, e, in tal caso, quindi, questo deve essere provato da colui che lo ha allegato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)