Sez. 6, Sentenza n. 2417 del 08/10/2009 Ud. (dep. 20/01/2010) Rv. 245767 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito - Prospettata necessità di non subire gli effetti negativi di un'azione delittuosa commessa in danno del denunciante - Legittima difesa - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
In tema di calunnia, la scriminante della legittima difesa non è invocabile quando la falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito sia avvenuta per la paventata necessità di non subire gli effetti negativi di un'azione delittuosa (nel caso di specie, una truffa) di cui il denunciante sarebbe rimasto vittima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)