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Sez. 2, Sentenza n. 12096 del 15/06/1986 Ud. (dep. 30/10/1986) Rv. 174174 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IPOTESI DI APPROPRIAZIONE DI TITOLI DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1986-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174174-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IPOTESI DI APPROPRIAZIONE DI TITOLI DI CREDITO.*

Il reato di cui all'art. 646 cod. pen. si consuma nel momento dell'interversione del titolo del possesso che non coincide necessariamente con quello della scadenza del termine stabilito per la restituzione (in quanto la mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato) né con quello dell'alienazione della cosa da parte del possessore che può essere preceduta dall'interversione. Il rifiuto ingiustificato della restituzione della cosa dopo la scadenza del termine che ne legittima il possesso (salvo che sia ascrivibile a colpa) rende manifesta l'esistenza sia dell'elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto. In tale momento il reato deve ritenersi integrato in tutti i suoi elementi. Anche in caso di indebita appropriazione di titoli di credito ricevuti in garanzia o di cui il possessore non può comunque disporre, la sussistenza del dolo e il momento consumativo del reato vanno riferiti non al momento in cui l'agente pone in circolazione i titoli, bensì a quello in cui, pur essendo scaduto il termine per la restituzione, si rifiuti di restituirli al proprietario, così manifestando la volontà di farli propri.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)