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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 351 del 1995

Decisione
decisa il 1995-07-12, depositata il 1995-07-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:351
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 21627

  • Contenzioso tributario
  • Commissioni tributarie
  • Attribuzione di giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie
  • Asserita esclusione di natura di organo di giurisdizione ordinaria o di organo di giurisdizione amministrativa di tali commissioni
  • Lamentata, conseguente lesione del principio della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della P.A.
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie non contrasta con l'art. 113 Cost.. Posto, infatti, il definitivo riconoscimento, da parte della Corte, del carattere giurisdizionale rivestito dalle Commissioni stesse, va rilevato che il predetto art. 113 Cost., nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della p.a., agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione che, come le Commissioni tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono rimaste in vita - pur in presenza del divieto di cui all'art. 102, Cost. - attraverso un procedimento di revisione, ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 113 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - v., fra le altre, S. nn. 50/1989, 21/1986, 63/1982, 215/1976, 287/1974 e, in particolare, sulla revisione delle Commissioni tributarie, S. n. 215/1976. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Massima n. 21628

  • Contenzioso tributario
  • Commissioni tributarie
  • Delega per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, l. n. 413 del 1991
  • Disposizioni sul processo tributario, emanate in attuazione di tale delega
  • Efficacia
  • Decorrenza, per tutte le disposizioni e non solo per quelle incompatibili con le attuali commissioni tributarie, dalla data di insediamento delle istituende commissioni tributarie provinciali e regionali
  • Lamentata irragionevolezza
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'art. 80, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 - emanato in attuazione della delega per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, l. n. 413 del 1991 - il quale differisce l'efficacia di tutte le norme contenute nel decreto stesso, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituisce esercizio non irragionevole della potestà - rimessa alla discrezionalità legislativa - di fissare il 'dies a quo' per l'efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perché essa possa essere attuata: e ciò tanto più che, nella specie, l'entrata in vigore della riforma richiede una radicale modificazione delle strutture, attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali, con la correlativa esigenza di modifiche della procedura. Del resto, come già rilevato dalla Corte, l'istituzione delle nuove Commissioni tributarie è adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in l. 29 ottobre 1993, n. 427). - O. n. 230/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli ol/' minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Zavattieri Antonio ed altro contro l'Ufficio del registro di Domodossola, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
punto 1
Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso di accertamento del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro e dell' imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 26 del 1995), ha sollevato, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie; che il giudice a quo osserva, in proposito, che le Commissioni tributarie non avrebbero natura di organi di giurisdizione ordinaria, e nemmeno di giurisdizione amministrativa secondo una pronuncia del 1980 del Consiglio nazionale forense che, alla stregua di tale rilievo, aveva respinto il ricorso di un giudice tributario inteso ad ottenere la iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù del possesso in capo al ricorrente del requisito dello svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo per oltre cinque anni; che con la medesima ordinanza, la predetta Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha, altresì, impugnato l'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che differisce l'efficacia di tutte le norme del citato decreto legislativo, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali; che, ad avviso del giudice a quo, la norma in questione si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto la riforma del contenzioso tributario, attuata con il predetto d.-lgs. n. 546 del 1992, potrebbe già trovare applicazione ad opera delle attuali Commissioni tributarie per alcune parti, quali quelle concernenti l'assistenza tecnica, la sospensione dell'atto impugnato, le spese del giudizio; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato, quanto alla prima questione, che il problema della natura giuridica delle Commissioni tributarie è stato definitivamente risolto da questa Corte nel senso del carattere giurisdizionale delle stesse (v., fra le altre, sentenze n. 50 del 1989; n. 21 del 1986; n. 63 del 1982; n. 215 del 1976; n. 287 del 1974) e che, ciò posto, non può ritenersi che l'attribuzione ad esse della cognizione in via esclusiva delle controversie tributarie si ponga in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Questo, infatti, nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione, che, come le Commissioni tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono rimaste in vita - pur in presenza del divieto di istituzione di giudici speciali, di cui all'art. 102 della stessa Costituzione - attraverso un procedimento di revisione ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali (sentenza n. 215 del 1976); che, per quanto riguarda il lamentato contrasto dell'art. 80, comma 2, del d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, va rilevato che la norma impugnata ricollega la data di inizio della efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario a quella della istituzione delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali; che la potestà, rimessa alla discrezionalità legislativa - ed il cui esercizio non costituisce una novità nell'ordinamento vigente - di fissare un dies a quo per la efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perché essa possa essere attuata, appare tanto più ragionevole allorché, come nel caso di specie, l'entrata in vigore della riforma richieda una radicale modificazione delle strutture attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali (con la correlativa esigenza di modifiche della procedura); che, del resto, come già rilevato da questa Corte, la istituzione delle nuove Commissioni tributarie è adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo (ordinanza n. 230 del 1994); che, pertanto, entrambe le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli ol/' minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con la medesima ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: CHIEPPA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze