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Sez. 3, Sentenza n. 333 del 11/01/2001 (Rv. 543068 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Obbligo di motivazione del giudice - Indicazione dell'entità dei postumi, della durata della malattia e del danno patrimoniale - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543068-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Va cassata con rinvio la sentenza di merito la quale abbia liquidato il danno da lesione della salute (sia biologico che patrimoniale) senza indicare l'entità dei postumi subiti dal danneggiato, la durata della malattia, e l'importo delle spese mediche sostenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)