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Sez. 3, Ordinanza n. 4811 del 03/03/2026 (Rv. 678116-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Opposizione a precetto dinanzi al giudice del domicilio eletto - Eccezione di incompetenza per territorio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2026-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678116-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

Nel caso in cui il creditore abbia proceduto, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., a un'elezione di domicilio cd. anomala (vale a dire priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente), il debitore intimato che formuli opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)