Sez. L, Sentenza n. 4281 del 08/04/1992 (Rv. 476671 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Competenza | Omissioni contributive - Ordinanza ingiunzione - Competenza degli organi di rappresentanza esterna - Emissione dell'ordinanza da parte del direttore provinciale dell'INPS senza espressa delega del presidente - Illegittimità .
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Competenza
Ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, per le violazioni consistenti nell'omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi e premi in materia previdenziale, l'ordinanza-ingiunzione deve essere emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di assistenza e previdenza obbligatorie attraverso i rispettivi organi di rappresentanza esterna; ne consegue, nel caso di omesso versamento di contributi all'INPS, l'illegittimità (per difetto di competenza) dell'ordinanza- ingiunzione emessa dal direttore provinciale dell'Istituto, senza espressa delega del suo presidente, anziché da quest'ultimo.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)