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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017 (Rv. 645168 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Attinenza alla titolarità del diritto litigioso - Conseguenze - Valutazione anticipata rispetto alla decisione di merito - Possibilità - Esclusione - Valutazione con la decisione di merito - Necessità - Conseguenze in tema di riassunzione del processo interrotto.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645168-02

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d'impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il giudice deve dare seguito all'istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, impregiudicato l'accertamento dell'effettiva spettanza del diritto medesimo all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)