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Sez. 4, Sentenza n. 13163 del 31/05/1989 Ud. (dep. 06/10/1989) Rv. 182195 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - STRADA PREFERITA - INOSSERVANZA DELLA PRECEDENZA DA PARTE DI ALTRO UTENTE - TEMPESTIVO AVVERTIMENTO - OBBLIGO DI PORRE IN ESSERE MANOVRA EVASIVA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182195-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - STRADA PREFERITA - INOSSERVANZA DELLA PRECEDENZA DA PARTE DI ALTRO UTENTE - TEMPESTIVO AVVERTIMENTO - OBBLIGO DI PORRE IN ESSERE MANOVRA EVASIVA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

In tema di circolazione stradale, il conducente che proceda su strada preferita, pur potendo fare affidamento sul rispetto, da parte degli altri utenti, del regime giuridico che riguarda la via percorsa, deve, ove si verifichino situazioni tali da far ragionevolmente ritenere che taluno (altro utente) sia sul punto di inosservare tali regole, porre in essere, con solerzia e perizia, manovra evasiva idonea ad evitare danni irreparabili. (fattispecie di automobilista, venuto ad urto con un ciclomotore, il cui conducente aveva trascurato di fermarsi allo stop e di dare la precedenza, al quale fu addebitato di non avere tempestivamente adottato una manovra di emergenza, avendone tempo e spazio). (Conf mass n 162128; (Conf mass n 113361).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)