Sez. 1, Sentenza n. 740 del 04/12/1997 Ud. (dep. 21/01/1998) Rv. 209452 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA | Eccesso colposo - Presupposto - Ritenuta insussistenza degli elementi della scriminante della legittima difesa - Obbligo di motivazione in ordine ad un prospettato eccesso colposo - Esclusione - Ragioni.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA
Il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicché l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante - per l'inesistenza di una offesa dalla quale difendersi - non vi è alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)