diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 139 del 1979

Decisione
decisa il 1979-11-30, depositata il 1979-12-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:139
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 9936

  • Assistenza e previdenza
  • Pensioni erogate dagli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro
  • Trattamento di riversibilità
  • Concessione condizionata al trascorso biennio di matrimonio
  • Pensioni erogate dall'INPS
  • Trattamento di riversibilità
  • Concessione non condizionata alla durata del matrimonio, contratto dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio e non oltre il 31 dicembre 1975
  • Ingiustificata disparità di trattamento
  • Necessità di estendere la norma derogatrice di favore ad altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilità (assistiti dagli istituti di previdenza del ministero del tesoro e pensionati civili e militari dello stato)
  • Illegittimità costituzionale "in parte qua".
Leggi la massima
La deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni ai fini del conseguimento della pensione di riversibilità introdotta, in riferimento alle pensioni erogate dall'INPS, dall'art. 32 l. 3 giugno 1975, n. 160 - in virtù della quale da quel requisito si prescinde "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della l. 1 dicembre 1970 n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975" - mira a consentire l'accesso alla pensione di riversibilità nei casi non infrequenti in cui l'instaurazione d'un regolare rapporto di coniugio in età avanzata dipendeva dalla preesistente impossibilità giuridica, dovuta alla indissolubilità d'un preesistente vincolo matrimoniale. Tale ratio della norma derogatrice ne impone l'estensione alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilità, in base alle leggi concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. È pertanto illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32, legge 3 giugno 1975 n. 160).

Norme impugnate

  • art. 6, comma 2, legge 22 dicembre 1962, n. 1646
  • art. 32 legge 3 giugno 1975, n. 160

Parametri

Massima n. 9937

  • Assistenza e previdenza
  • Pensioni
  • Dipendenti civili e militari dello stato
  • Trattamento di riversibilità
  • Concessione condizionata al compimento del secondo biennio di matrimonio
  • Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.
Leggi la massima
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma (art. 6 l. n. 1646 del 1962) che ai fini delle pensioni di riversibilità, non prevede anche per i pensionati assistiti dalla Cassa degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro la disposizione di deroga al requisito della durata del matrimonio da almeno due anni introdotta per i pensionati INPS dall'art. 3 l. n. 160 del 1975, la stessa norma derogatrice "nella stessa parte e nei medesimi limiti" va estesa - in via conseguenziale - ai pensionati civili e militari dello Stato, non essendovi elementi idonei a giustificare una diversa disciplina del requisito in questione. Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87/1953, dell'art. 8, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - cfr. S. n. 3/1975.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1976 dalla Corte dei conti, sul ricorso di Graziadei Luciana, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 26 luglio 1978. Visto l'atto di costituzione di Graziadei Luciana; udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Guido Astuti; udito l'avv. Marco Vais per Graziadei Luciana.

Ritenuto in fatto

punto 1
La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - con ordinanza emessa il 15 dicembre 1976 nel corso del giudizio promosso con ricorso di Graziadei Luciana avverso la decisione di reiezione (ai sensi dell'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646) della domanda di pensione di riversibilità per essere stato il matrimonio con il coniuge, già dipendente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, celebrato dopo la cessazione dal servizio senza che fosse nata prole e per essere lo stesso durato meno di due anni, ha sollevato, su eccezione della parte, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1646 per contrasto con l'art. 3 Cost. La norma impugnata nel condizionare, tra l'altro, al trascorso biennio di matrimonio la concessione del trattamento di riversibilità, senza prendere in considerazione la particolare situazione di coloro che hanno celebrato matrimoni successivamente allo scioglimento di precedenti matrimoni (di uno dei coniugi) ma che non hanno soddisfatto la predetta condizione per essere uno dei coniugi deceduto prima che fosse trascorso il biennio, integrerebbe una illogica discriminazione tra coloro che, provenienti da divorzio, sono soggetti alla disciplina della legge n. 1646/1962 (Casse pensioni degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), e coloro il cui trattamento è regolato dalle leggi 12 agosto 1962, n. 1338 e 30 aprile 1969, n. 153 nei cui confronti, per effetto dell'art. 32 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si prescinde dal biennio di durata del matrimonio a condizione che lo scioglimento del precedente matrimonio sia intervenuto entro il 31 dicembre 1975. Nella stessa ordinanza è stata prospettata l'opportunità di estendere l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla norma di cui all'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento pensionistico degli impiegati civili e militari dello Stato che non prescinde, al pari dell'art. 6 della legge n. 1646, dalla generale condizione del biennio di durata del matrimonio nei confronti di coloro che provengono da divorzio.
punto 2
Si è costituita nel presente giudizio la parte privata che ha insistito perché la questione sia ritenuta fondata. :

Considerato in diritto

punto 1
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità della disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che tra i requisiti per la concessione del trattamento di riversibilità, pone quello che il matrimonio del pensionato sia durato almeno due anni; e ciò in quanto detta disposizione "non prescinde dalla condizione della durata del matrimonio (biennio) quando trattisi di matrimoni successivi a divorzio". Si osserva nell'ordinanza che l'art. 32 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riformando la disciplina delle pensioni erogate dall'Istituto Nazionale per la previdenza sociale, (per le quali, ai fini della concessione del trattamento di riversibilità è del pari richiesto che il matrimonio sia durato almeno due anni), ha disposto che da quel requisito si prescinde quando il matrimonio sia stato contratto dopo lo scioglimento d'un precedente matrimonio a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, purché entro il 31 dicembre 1975; e che pertanto, in seguito a questa innovazione legislativa, si è verificata una illogica discriminazione tra due categorie di soggetti versanti in condizioni sostanzialmente ed obbiettivamente identiche, i provenienti da divorzio il cui trattamento pensionistico è regolato dalla legge dianzi ricordata, e quelli il cui trattamento pensionistico ricade sotto la disciplina della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Casse pensioni degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro). L'ordinanza di rimessione prospetta, conseguentemente, la opportunità che la eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6 della legge n. 1646 del 1962 venga estesa anche all'analoga disposizione dell'art. 81, terzo comma, del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
punto 2
La questione è fondata. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 1975, n. 3 ebbe già a dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (modificato dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n.252, e ora sostituito dall'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), questione allora prospettata sotto altri profili e anche in riferimento a diversi parametri costituzionali; e ciò osservando, in particolare, che "i criteri limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati sono stati dettati in via generale, dal legislatore, come remora all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni contratti non per naturale affetto, e quindi, in tal senso, sospettabili, sicché le condizioni restrittive, volte a garantire, in qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio, si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolenti iniziative". Ma quella pronuncia, anche nella ricordata motivazione, che qui si conferma, circa la legittimità - in via generale - dei requisiti limitativi per la concessione delle pensioni di riversibilità, non osta alla odierna decisione di accoglimento, che si impone in relazione alla denunciata disparità di trattamento, determinata dalla legge di riforma delle pensioni erogate dall'INPS, con l'introduzione della deroga al requisito della durata minima del matrimonio nella speciale ipotesi di matrimonio successivo a divorzio di uno dei coniugi. L'art. 32 della legge 3 giugno 1975, n. 160, (che sostituisce il secondo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153), dispone infatti che da quel requisito si prescinde "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975". Questa disposizione, intesa a consentire l'accesso alla pensione di riversibilità nei casi non infrequenti in cui l'instaurazione d'un regolare rapporto di coniugio in età avanzata dipendeva dalla preesistente impossibilità giuridica, dovuta alla indissolubilità d'un preesistente vincolo matrimoniale (e in questa prospettiva la norma prevede un termine per la sua efficacia temporale, limitata ai matrimoni celebrati non oltre il 31 dicembre 19751, ha prodotto una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilità, in base alle leggi concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ed i pensionati civili e militari dello Stato. La ratio della norma derogatrice ne esige la estensione anche a beneficio delle ricordate categorie, non potendosi individuare alcun elemento idoneo a giustificare una diversa disciplina del requisito di cui è causa, per la concessione delle pensioni di riversibilità. Di conseguenza, deve dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché - a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975"; dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze