Sez. 1, Sentenza n. 7024 del 24/11/1983 (Rv. 431658 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO A CARICO DEL RESPONSABILE DEL FATTO - DANNEGGIATO PARZIALMENTE INDENNIZZATO IN FORZA DI PROPRIA ASSICURAZIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO A CARICO DEL RESPONSABILE DEL FATTO - DANNEGGIATO PARZIALMENTE INDENNIZZATO IN FORZA DI PROPRIA ASSICURAZIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
Con riguardo all'Obbligo di risarcire il danno derivante dalla perdita di un bene, che grava sul responsabile del fatto (nella specie, in qualità di depositario), la circostanza che il danneggiato, in forza di propria Assicurazione, sia stato parzialmente indennizzato comporta che quel responsabile rimane nei suoi confronti debitore della differenza fra l'effettivo pregiudizio subito e detto indennizzo (oltreché debitore verso l'assicuratore del danneggiato, che eserciti il diritto di surroga, fino a concorrenza dell'indennizzo stesso), mentre resta a tal fine irrilevante, essendo inerente ad un autonomo e distinto rapporto contrattuale, la possibilità che l'assicurato danneggiato avrebbe potuto conseguire dal proprio assicuratore un indennizzo superiore. (V 954/75, mass n 374344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)