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Sez. 5, Sentenza n. 3776 del 06/07/2000 Cc. (dep. 08/08/2000) Rv. 216731 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Rifiuto dell'indagato di sottoporsi all'interrogatorio - Nullità della richiesta - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216731-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

In tema di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, è abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. nel caso in cui sia pronunciata la nullità per motivo diverso dall'omissione dell'invito a presentarsi (nella specie, mancato espletamento dell'interrogatorio, a seguito di libera scelta dell'indagato di rinunziarvi in ragione dell'assenza del difensore). Ciò in quanto la disposizione di cui al primo comma dell'art. 416 cod. proc. pen. prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel solo caso in cui essa non sia stata preceduta dall'invito all'indagato di presentarsi per rendere l'interrogatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)