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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20614 del 31/07/2019 (Rv. 654857 - 02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tributo speciale per il deposito in discarica (cd. “ecotassa”) - Deposito temporaneo - Presupposti - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654857-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema gestione dei rifiuti, per deposito temporaneo si intende ogni raggruppamento effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che, in difetto anche di uno solo di tali requisiti normativi, l'attività di gestione deve ritenersi non autorizzata e, pertanto, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 32, della l. n. 549 del 1995, che assoggetta alla cd. ecotassa e ad una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare di tale tributo l'attività di discarica abusiva nonché l'effettuazione di deposito incontrollato di rifiuti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che i rifiuti erano stati avviati al recupero).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 32 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. BB CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)