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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Capo II. Delle controversie individuali di lavoro

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 433 Rilevanza processuale della denuncia

1. La domanda relativa alle controversie previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429 puo' essere proposta soltanto dopo che e' pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici giorni dalla denuncia.

2. Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia a norma dell'articolo 430 o se questa e' stata fatta ad un'associazione che non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene, sospende anche d'ufficio il procedimento, affinche' sia fatta la denuncia, e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.

3. Eguale provvedimento il giudice puo' dare quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429.

4. L'omissione della denuncia non puo' essere rilevata per la prima volta in appello.

Art. 434 Giudice competente

1. Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore alle lire diecimila, e del tribunale negli altri casi.

2. Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Art. 435 Rappresentanza in giudizio

1. Le parti possono farsi rappresentare in giudizio dal presidente o dal segretario delle associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali appartengono, o da un funzionario da essi delegato.

2. La procura al rappresentante dell'associazione sindacale puo' essere apposta in calce o a margine della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento e l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal rappresentante stesso.

Art. 436 Patrocinio

1. Nelle cause davanti al pretore, la parte o il rappresentante di cui all'articolo precedente puo' stare in giudizio personalmente.

2. La procura alle liti attribuisce al procuratore il potere di consentire alla conciliazione della controversia, salvo contrarie disposizioni della parte.

Sezione II. Del procedimento

§ 1. Del procedimento di primo grado

Art. 438 Costituzione in giudizio

1. L'attore, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia.

2. Il deposito di tali atti puo' essere fatto anche dal convenuto.

Art. 439 Poteri istruttori del giudice

1. Il giudice puo' disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Puo' disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

2. Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.

Art. 440 Comparizione personale delle parti e di rappresentanti sindacali

1. Il giudice interroga di regola le parti a norma dell'articolo 117 e chiede alle associazioni sindacali di cui all'articolo 430 le informazioni opportune; puo' inoltre disporre la comparizione personale dei rappresentanti che hanno partecipato al tentativo di conciliazione.

Art. 441 Assistenza del consulente tecnico

1. I consulenti tecnici, nominati a norma dell'articolo 61, sono scelti in albi speciali.

2. Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.

3. Del parere del consulente e' redatto processo verbale, tranne che il consulente lo presenti per iscritto.

Art. 442 Accertamento tecnico in materia di cottimi

1. Quando e' necessario un accertamento tecnico rilevante per l'applicazione, determinazione o variazione delle tariffe di cottimo, il giudice puo' demandarlo al capo dell'ispettorato corporativo competente per territorio, il quale provvede direttamente o a mezzo di suo delegato. Le parti possono assistere a tale accertamento anche a mezzo di un loro consulente.

2. Sui fatti che hanno formato oggetto dell'accertamento non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.

Art. 443 Intervento delle associazioni sindacali

1. Le associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali appartengono le parti possono intervenire in qualunque stato e grado del processo per la tutela degli interessi di categoria.

Art. 444 Sospensione del processo

1. Se la controversia riguarda l'applicazione di una disposizione di contratto collettivo o di una norma equiparata, ed e' in corso un processo collettivo riguardante l'applicazione di quella disposizione o norma, il giudice sospende il processo fino alla definizione di quello collettivo.

Art. 445 Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

1. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 429, sospende il processo affinche' abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito speciale.

2. Nel pronunciare il provvedimento di cui al comma precedente, il collegio puo' disporre che il giudizio venga riassunto davanti al giudice istruttore per il compimento dei nuovi atti di istruzione che siano necessari.

Art. 446 Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

1. Quando il giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra fra quelli previsti nell'articolo 429, perche' relativa a diverso rapporto, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario.

2. Nel decidere la causa il giudice non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

Art. 447 Controversia del lavoro proposta al conciliatore

1. Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429, la rimette con ordinanza al pretore.

2. Il pretore decide le cause che sono proposte davanti a lui dalle parti o gli sono rimesse dal conciliatore perche' relative ad alcuno dei rapporti indicati nel comma precedente, anche quando ritiene che siano cause ordinarie di valore inferiore alle lire mille.

Art. 448 Rimessione al collegio

1. Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro i venti giorni successivi.

2. Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine e' ridotto a meta' e la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione.

Art. 449 Disposizioni sulle spese

1. Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra parte si e' fatta assistere.

2. Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell'avvocato.

§ 2. Delle impugnazioni

Art. 450 Giudice d'appello

1. L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto davanti alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale e' integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.

2. Anche quando il giudizio di primo grado si e' svolto con rito ordinario, se la sentenza e' impugnata perche' il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra quelli previsti nell'articolo 420, l'appello deve essere proposto alla sezione speciale e, se e' proposto in forma incidentale davanti al giudice ordinario, questi, con ordinanza, rimette il processo alla sezione speciale.

Art. 452 Appellabilita' delle sentenze

1. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquemila.

Art. 453 Consulente tecnico in appello

1. Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, e' obbligatoria la nomina del consulente tecnico.