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Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 15/05/1973 Ud. (dep. 28/02/1974) Rv. 127048 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - ESERCIZIO - CONDIZIONE - INTERPELLANZA DEL GIUDICE - OBBLIGO - ESCLUSIONE - ORIGINARIA GRAVITA DELL'IMPUTAZIONE ESCLUDENTE L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - TEMPESTIVO ESERCIZIO DELLA RINUNZIA IN PREVISIONE DI UNA DIVERSA E MENO GRAVE CONFIGURAZIONE DEL REATO, TALE DA FARLO RIENTRARE FRA QUELLI AMNISTIABILI - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1973-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127048-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - ESERCIZIO - CONDIZIONE - INTERPELLANZA DEL GIUDICE - OBBLIGO - ESCLUSIONE - ORIGINARIA GRAVITA DELL'IMPUTAZIONE ESCLUDENTE L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - TEMPESTIVO ESERCIZIO DELLA RINUNZIA IN PREVISIONE DI UNA DIVERSA E MENO GRAVE CONFIGURAZIONE DEL REATO, TALE DA FARLO RIENTRARE FRA QUELLI AMNISTIABILI - OBBLIGATORIETA.*

L'imputato puo dolersi di non essere stato posto in grado di esercitare la facolta di rinunziare all'amnistia (da intendersi riconosciuta anche per il DPR 25 maggio 1970, n 283, a seguito della pronunzia di parziale illegittimita di cui alla sentenza n 175 del 5 luglio 1971 della Corte costituzionale) solo nel caso che la decisione dichiarativa della causa di Estinzione sia stata pronunziata senza che egli sia stato messo a conoscenza del processo a suo carico per un determinato fatto. Pertanto, l'Onere del tempestivo Esercizio di detta facolta e condizionato unicamente alla conoscenza del processo, senza alcun Obbligo d'interpellanza da parte del giudice. Ne l'imputato puo eccepire di non aver tempestivamente esercitato il diritto di rinunzia, data l'originaria gravita dell'imputazione che escludeva l'applicazione del beneficio, giacche l'astratta possibilita di una diversa e meno grave configurazione del fatto per cui si procede, che possa fare ricomprendere il reato fra quelli per i quali e stata concessa amnistia, e insita in ogni procedimento, e di tale possibilita l'imputato deve tenere conto agli effetti del tempestivo Esercizio del diritto di rinunzia; ne puo ammettersi che il giudice, ancora prima di deliberare, anticipi la possibilita di una soluzione che puo anche non essersi prospettata ancora.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)