Sez. 1, Sentenza n. 1810 del 11/05/1977 (Rv. 385542 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - ALIMENTI - LIMITI NEI CONFRONTI DEI FIGLI NON RICONOSCIBILI - SUPERAMENTO NELL'IPOTESI DI DELIBAZIONE DI SENTENZA STRANIERA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL VECCHIO TESTO DELL'ART 279 COD CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - ALIMENTI - LIMITI NEI CONFRONTI DEI FIGLI NON RICONOSCIBILI - SUPERAMENTO NELL'IPOTESI DI DELIBAZIONE DI SENTENZA STRANIERA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL VECCHIO TESTO DELL'ART 279 COD CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 279 cod civ (vecchio testo) per contrasto con l'art 3 cost, sotto il profilo che i limiti posti dalla legge per la concessione degli alimenti ai figli naturali non riconoscibili possono essere superati nell'ipotesi di delibazione di sentenza straniera, in quanto il principio di eguaglianza impone di assicurare parita di trattamento a parita di situazioni, mentre le norme che consentono la delibazione di pronunzie emesse in base a norme giuridiche diverse da quelle italiane (con il solo limite della contrarieta all'ordine pubblico) regolano situazioni che, per la presenza di elementi di collegamento con gli ordinamenti stranieri, differiscono soggettivamente e oggettivamente dalle normali situazioni in cui, per la Mancanza dei suddetti elementi, gli Atti e i rapporti del cittadino restano disciplinati esclusivamente dalla legislazione italiana. (Conf 42/75, mass n 373172).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)