Sez. 1 - , Ordinanza n. 3778 del 08/02/2019 (Rv. 652550 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - ATTI TRA CONIUGI | Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall. - Riferibilità all’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 66 l. fall. - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - ATTI TRA CONIUGI
L'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. nel prevedere l'esclusione dall'assoggettamento all'azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis l.fall. ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall'art. 66 della stessa legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. E, Legge Falliment. art. 182 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)