Sez. 1 - , Sentenza n. 19746 del 09/08/2017 (Rv. 645390 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE - IN GENERE Assegno di mantenimento verso il coniuge o i figli - Raggiunta indipendenza economica di uno dei figli - Revoca - Conseguente aumento delle residue contribuzioni a favore degli altri beneficiari - Esclusione – Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli non comporta, di per sé, l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni ancora dovute. (Nella specie, la S.C., con riferimento all’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della raggiunta indipendenza economica di uno dei figli, ha affermato che, in difetto di prova contraria a cura del coniuge richiedente, deve presumersi che la misura dell’assegno in suo favore corrisponda alle sole necessità di cui all’art. 156 c.c. e non sia stata stabilita considerando anche il concorrente onere del richiedente di contribuire al mantenimento dei figli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Civ. art. 156 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)