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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014 (Rv. 629895 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE | Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione - Verificazione - Produzione della scrittura originale - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629895-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE

In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)