Sez. 3, Sentenza n. 13342 del 19/07/2004 (Rv. 575637 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Assicurazione contro gli infortuni - Somme dovute dall'assicuratore al fallito - Esclusione dall'attivo fallimentare - Presupposti - Somme dovute per un infortunio mortale - Necessità - Configurazione pattizia della natura personale del credito - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
Le somme dovute dall'assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita sono impignorabili (art. 1923, primo comma, cod. civ.)e, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 46 n. 5, legge fallimentare, non sono comprese nel fallimento; siffatta disciplina è applicabile anche all'assicurazione contro gli infortuni esclusivamente in riferimento alle indennità dovute per un infortunio mortale, non anche alle indennità dovute per un infortunio che abbia cagionato un'invalidità permanente, senza che, in contrario, possa assumere rilevanza l'eventuale configurazione nel contratto della natura "personale" del credito, sia perché essa vale soltanto ad escludere la trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennità, sia perché l'impignorabilità di un bene, quindi la sua sottrazione all'attivo fallimentare, costituisce materia riservata alla legge e sottratta alla disponibilità delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1923, Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)