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Sez. 3, Sentenza n. 4372 del 17/03/1986 Ud. (dep. 27/05/1986) Rv. 172855 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE E REALI MANSIONI ASSEGNATE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172855-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE E REALI MANSIONI ASSEGNATE - NECESSITÀ - LIMITI.*

La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche deve essere compiuta con riferimento alle concrete e reali mansioni assegnate nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale. Quando, però, si tratti di violazioni connesse alla messa in uso originaria dei macchinari e degli altri mezzi strumentali al ciclo produttivo, privi del prescritto dispositivo di sicurezza, di igiene e di protezione dei lavoratori, la responsabilità in ordine alla applicazione delle norme antinfortunistiche grava sui titolari dell'impresa, ancorché non concretamente preposti alla vigilanza sul lavoro dipendente. (Conf mass n 170615).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)