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Sez. 3, Sentenza n. 500 del 13/02/1968 (Rv. 331561 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA- INTERVENTO AD ADIUVANDUM - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DELL'INTERVENTORE.*
Stato
decisa il 1968-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331561-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA- INTERVENTO AD ADIUVANDUM - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DELL'INTERVENTORE.*

Il soccombente e tenuto a pagare all'interventore, vittorioso insieme alla parte adiuvata, le spese giudiziali, essendo sufficiente a tal fine la partecipazione dell'interventore al giudizio e non occorrendo che la sua attivita processuale sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)