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Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE | Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Imprescindibilità - Esclusione - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669415-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE

La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.

Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)