Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 328 del 1992
Massime (2)
Massima n. 18506
- Contenzioso tributario
- Procedimenti innanzi alle commissioni tributarie
- Istruzione
- Possibilità del giudice tributario di avvalersi di organi tecnici per indagini peritali
- Esclusione anche in caso di parziale inadempimento dell'onere di allegazione probatoria delle parti
- Asserita violazione del diritto di difesa del contribuente
- Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata
- Manifesta infondatezza.
Massima n. 18507
- Contenzioso tributario
- Procedimenti davanti alle commissioni tributarie
- Istruzione
- Possibilità del giudice tributario di avvalersi di organi tecnici per indagini peritali
- Esclusione anche in caso di parziale inadempimento dell'onere di allegazione probatoria delle parti
- Asserita compromissione del buon esercizio della funzione giurisdizionale
- Esclusione (in base alla 'ratio' di precedenti pronunce di rigetto di questioni simili)
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il potere del giudice tributario di accertare i fatti attraverso organi statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria e della cui perizia ed imparzialità non è dato dubitare, garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente, e tale considerazione - posta a base di precedenti pronunce di rigetto riferite all'art. 24 Cost. - vale anche ad escludere che l'impossibilità per le Commissioni tributarie di avvalersi di organi tecnici per indagini peritali contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost., peraltro invocati in modo del tutto generico, ossia senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe l'asserito contrasto. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 35, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost.). - v. S. n. 560/1989, O. n. 108/1990.
Norme impugnate
- art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
- d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca, sul ricorso proposto dall'Ufficio distrettuale II.DD. di Castelnuovo Garfagnana contro la s.n.c. "Ricci Calzature di Ricci Liuba Paola & C.", iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio tributario avente per oggetto un accertamento IVA effettuato nei confronti della s.n.c. "Ricci calzature di Ricci Liuba Paola e C." e nel quale doveva accertarsi la falsità di alcune bolle di accompagnamento di beni viaggianti, la Commissione tributaria di secondo grado di Lucca con ordinanza del 19 novembre 1991 sollevava, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui "inibisce in assoluto al giudice la possibilità di avvalersi di organi tecnici (scilicet: per indagini peritali) allorché l'onere di allegazione delle prove sia stato adempiuto solo parzialmente dalle parti medesime";
che ad avviso della commissione rimettente la detta inibizione - oltreché ledere il diritto del contribuente alla difesa in giudizio - ostacolava il buon esercizio delle funzioni giurisdizionali, così violando le norme costituzionali ora citate;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione, richiamando le decisioni di questa Corte nn. 560 del 1989 e 108 del 1990;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 560 del 1989, confermata con ordinanza n. 108 del 1990, ha già dichiarato non fondata la questione sollevata negli stessi termini con riferimento ad uno dei parametri ora invocati (art. 24 Cost.) e con ordinanza n. 108 del 1990 la sua manifesta infondatezza;
che nella detta sentenza questa Corte ha altresì precisato come il potere, attribuito al giudice tributario dallo stesso art. 35 attualmente impugnato, di accertare i fatti attraverso organi statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria e della cui perizia e imparzialità non è dato di dubitare, garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente;
che la stessa considerazione vale altresì ad escludere il contrasto della norma impugnata con gli artt. 101 e 102 della Costituzione, peraltro invocati in modo del tutto generico ossia senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe l'asserito contrasto;
che la questione deve essere, pertanto, dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze