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Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 14/06/1976 (Rv. 380995 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - RESPONSABILITA CIVILE DA CIRCOLAZIONE STRADALE - RISCHIO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380995-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - RESPONSABILITA CIVILE DA CIRCOLAZIONE STRADALE - RISCHIO - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il rischio, che integra il presupposto essenziale di validita del contratto di Assicurazione contro la responsabilita civile derivante dalla circolazione di veicoli, consiste nella possibilita che l'assicurato debba rispondere delle conseguenze dannose prodotte dall'evento considerato in contratto, per essersi trovato con quest'ultimo in una relazione tale per cui dal verificarsi del sinistro derivi una incidenza negativa sul suo patrimonio. Ne consegue che il rischio non sussista ove manchi l'indicata relazione, come avviene nell'ipotesi in cui l'assicurato non sia proprietario del veicolo ne titolare di altro diritto che lo renda responsabile dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo stesso, salvo che egli abbia dichiarato di stipulare il contratto per conto di un terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)