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Sez. U, Sentenza n. 375 del 09/03/1965 (Rv. 310637 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE.*
Stato
decisa il 1965-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310637-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE.*

La consulenza tecnica di parte non costituisce mezzo legale di prova sicché il giudice non è tenuto a discuterne ex professo le conclusioni quando ritenga di aderire a quelle del consulente di ufficio, il cui accoglimento importa, per implicito, che vengano disattese le contrarie argomentazioni delle difese tecniche di parte. (Conf. 708/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)