Sez. U, Sentenza n. 375 del 09/03/1965 (Rv. 310637 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE.*
La consulenza tecnica di parte non costituisce mezzo legale di prova sicché il giudice non è tenuto a discuterne ex professo le conclusioni quando ritenga di aderire a quelle del consulente di ufficio, il cui accoglimento importa, per implicito, che vengano disattese le contrarie argomentazioni delle difese tecniche di parte. (Conf. 708/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)