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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 252 del 1987

Decisione
decisa il 1987-07-01, depositata il 1987-07-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:252
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4404

  • R.pe.f. (imposta sul reddito delle persone fisiche)
  • Reddito imponibile
  • Redditi di lavoro dei figli minori conviventi
  • Imputazione al reddito dei genitori
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto analoga ad altra giudicata non fondata - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni tuttora applicabili, 'ratione temporis', alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' nonostante l'avvenuta abrogazione della prima di esse), nella parte in cui imputano ai genitori, nella determinazione del reddito imponibile ai fini I.R.PE.F., anche i redditi di lavoro dei figli minori conviventi. - S.n. 85/1985.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ("Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni") e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso, proposto da Grammatica Giuseppe, iscritta al n. 1193 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui imputano ai genitori, nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, anche i redditi di lavoro dei figli minori conviventi.
punto 2
Considerato che l'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 è stato abrogato dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, che lo ha sostituito con il nuovo testo dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al quale è ora coordinata la previsione dell'art. 1, terzo comma, del medesimo d.P.R., relativa all'obbligo di includere detti redditi nella dichiarazione; che, peraltro, alla fattispecie oggetto del giudizio di rinvio risulta applicabile l'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, destinata a disciplinare in via transitoria le situazioni reddituali relative al 1974 ed anni precedenti; che analoga questione, prospettata in riferimento alle norme citate da ultimo, è stata dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 85 del 27 marzo 1985.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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