Sez. 2 - , Ordinanza n. 12096 del 08/05/2023 (Rv. 667771 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell’erede all’indennizzo “iure successionis” e “iure proprio” - Distinzione temporale delle fasi processuali in relazione alla loro costituzione - Necessità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia "iure haereditatis" sia "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)