Sez. 1, Ordinanza n. 6362 del 31/01/2006 Cc. (dep. 17/02/2006) Rv. 233442 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMAE E REATO CONTINUATO | Determinazione della violazione più grave - Diversità di disciplina rispetto alla fase di cognizione - Ragioni - Ragionevolezza della scelta legislativa anche sotto l'aspetto dei parametri costituzionali.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMAE E REATO CONTINUATO
La specifica regola dettata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, diversa da quella operante nella fase di cognizione, è ancorata alla sanzione applicata in concreto, conformemente ai limitati poteri dell'organo giurisdizionale "in executivis", chiamato a dare attuazione al "dictum" contenuto nella sentenza, interpretandolo od integrandolo, senza facoltà di determinarlo. Tale diversità non è in contrasto con il parametro costituzionale dell' art. 24 Cost., poiché i poteri del giudice dell'esecuzione sono ispirati al criterio della intangibilità del giudicato e consistono nel rideterminare il trattamento sanzionatorio sulla base di un criterio oggettivo meno discrezionale di quello spettante al giudice della cognizione.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)