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Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 16/02/1988 (Rv. 457696 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO ADESIVO DEL SOCIO - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457696-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO ADESIVO DEL SOCIO - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio d'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di una società, deve negarsi l'ammissibilità dell'intervento adesivo in appello del socio che non abbia partecipato al procedimento di primo grado, essendo l'intervento in secondo grado, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., consentito solo ai terzi titolari di un diritto autonomo ed incompatibile, che potrebbe essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 404 cod. proc. civ.. (V 1219/83, mass n 426009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)