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DIRETTIVA 93/15/CEE DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Testo in vigore al

Art. 4

1. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all'articolo 3, gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

2. La Commissione preciserà i lavori realizzati nel settore delle norme armonizzate nell'ambito della relazione che è fatta al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della direttiva 83/189/CEE e che è prevista all'articolo 11, paragrafo 2 della citata direttiva.

Art. 5

Allorquando uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 4 non soddisfino interamente le esigenze essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, presentandone le ragioni. Detto comitato esprime senza indugio un parere.

Visto il parere del succitato comitato, la Commissione notifica agli Stati membri le misure da prendere per quanto riguarda le norme e la pubblicazione di cui all'articolo 4.

Art. 6

1. Le procedure di attestato di conformità degli esplosivi fabbricati in serie sono le seguenti:

  1. a) l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, parte 1 e, a scelta del fabbricante:

    — la conformità al tipo (modulo C) prevista all'allegato II, parte 2; ovvero

    — la procedura relativa alla garanzia di qualità della produzione (modulo D) prevista all'allegato II, parte 3; ovvero

    — la procedura relativa alla garanzia di qualità del prodotto (modulo E) prevista all'allegato II, parte 4; ovvero

    — la verifica su prodotto (modulo F) prevista all'allegato II, parte 5; ovvero

  2. b) la verifica di un unico prodotto (modulo G) prevista all'allegato II, parte 6,

2.

Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di valutazione della conformità sopra menzionata nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri d'identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro numero d'identificazione nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

Gli Stati membri applicano i criteri minimi enunciati nell'allegato III per la valutazione degli organismi da notificare. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione stabiliti dalle norme armonizzate corrispondenti, soddisfino i criteri minimi pertinenti.

Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica se accerta che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui al secondo comma. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 7

1.

La marcatura CE di conformità è apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sugli esplosivi o su una lastra di identificazione fissata su di essi. La piastra di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata.

L'allegato IV riporta il modello da utilizzare per la marcatura CE.

2. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad ingannare i terzi sul significato ed il grafismo o la marcatura CE. Tuttavia può essere apposto sugli esplosivi qualsiasi altro marchio, purché non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3. Fatto salvo l'articolo 8:

  1. a) la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformità del prodotto per quanto concerne le disposizioni sulla marcatura e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro;

  2. b) nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Art. 8

1. Lo Stato membro che constati che un esplosivo, munito della marcatura CE di conformità ed impiegato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere la sicurezza, prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare tale esplosivo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi e, in particolare, se la non conformità risulta:

— dall'inosservanza dei requisiti essenziali,

— da una scorretta applicazione delle norme,

— o da una lacuna di tali norme.

2.

La Commissione si consulta il più presto possibile con le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, essa constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se invece la Commissione, dopo tale consultazione, constata che la misura è ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione.

Nel caso particolare in cui le misure di cui al paragrafo 1 siano motivate da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui all'articolo 5.

3.

Se un esplosivo non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente prende nei confronti dell'autore della dichiarazione le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPO III Disposizioni relative alla circolazione e al controllo degli esplosivi nella Comunità

Art. 9

1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi seguenti.

2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella presente direttiva non vengono più effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunità.

3. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti di questo o questi Stati membri, che devono approvarlo.

4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13.

5. Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima.

6. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che non siano richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ma che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento.

7.

Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di deteminare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti:

— il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, si accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione;

— il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento;

— una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;

— le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;

— il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;

— le date previste di partenza e di arrivo;

— se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri.

Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalità, le informazioni relative al trasferimento.

8. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, a richiesta delle autorità competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonché agli Stati membri di transito.

9. Nessun fornitore potrà trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7.

Art. 10

1. Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di munizioni in seguito a vendita per corrispondenza.

2.

Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

— il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

— l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;

— il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;

— i dati che consentono l'identificazione di dette munizioni ed inoltre l'indicazione che esse hanno formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

— il mezzo di trasferimento;

— la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le munizioni fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

3.

Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia un'autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino alla loro destinazione. Questo documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

4.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno ottenuto un'autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

5.

Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

Le informazioni che gli Stati membri ricevono in applicazione delle procedure previste al presente articolo sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.

Art. 11

In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno Stato membro nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.

Queste misure rispettano il principio di proporzionalità. Esse non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione déguisée nel commercio tra Stati membri.

Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

CASO IV Altre disposizioni

Art. 12

1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per la messa in applicazione della presente direttiva. Essi indicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui agli articoli 9 e 10.

2. Ai fini della messa in applicazione della presente direttiva, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza.

Art. 13

1.

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per tener conto delle future modifiche delle «Raccomandazioni» delle Nazioni Unite.

Art. 14

Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione, quali sono previste dall'articolo 1, paragrafo 4.

Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. Le condizioni d'applicazione del presente comma vengono adottate secondo la procedura del comitato di cui all'articolo 13.

Le imprese in questione tengono un registro delle loro operazioni per poter soddisfare agli obblighi previsti dal presente articolo.

I documenti di cui al presente articolo sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti.

Art. 15

Gli Stati membri provvedono a che gli esplosivi siano muniti di una marcatura appropriata.

Art. 16

Quando uno Stato membro rilascia una licenza o un'autorizzazione per consentire di esercitare un'attività di fabbricazione di esplosivi, esso controlla, in particolare, la capacità delle persone responsabili a garantire il rispetto degli impegni tecnici che assumono.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 17

Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Art. 18

Ciascuno Stato membro adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi prodotto che rientri nel campo d'applicazione della presente direttiva qualora esistano prove sufficienti che tale prodotto sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illecito.

Art. 19

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anteriormente al 30 settembre 1993.

2.

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1o gennaio 1995.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento dall'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2002, gli Stati membri ammettono l'immissione nel loro mercato degli esplosivi conformi alle normative nazionali vigenti nel loro territorio anteriormente al 31 dicembre 1994.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG