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Sez. 1, Sentenza n. 639 del 28/03/1962 (Rv. 251000 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - DENUNZIA DI VIZI DELL'OPERA FATTA NEI TERMINI O RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'APPALTATORE - INVOCABILITA DELLA GARANZIA, IN VIA RICONVENZIONALE ANCHE DOPO I DUE ANNI DALLA CONSEGNA DELL'OPERA.*
Stato
decisa il 1962-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251000-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - DENUNZIA DI VIZI DELL'OPERA FATTA NEI TERMINI O RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'APPALTATORE - INVOCABILITA DELLA GARANZIA, IN VIA RICONVENZIONALE ANCHE DOPO I DUE ANNI DALLA CONSEGNA DELL'OPERA.*

L'ultimo comma dell'art 1667 cod civ, in cui si stabilisce che l'Azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera e che il committente convenuto per il pagamento puo sempre far valere la garanzia purche le difformita o i vizi della opera siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna, deve essere interpretato nel senso che il committente non puo far valere, neppure in via riconvenzionale, la garanzia de qua soltanto quando siano decorsi due anni dalla consegna dell'opera, senza che vi sia stata alcuna denunzia dei vizi nei termini, ovvero senza che l'appaltatore abbia in alcun modo riconosciuto le difformita ed i vizi stessi. Pertanto, qualora detta denunzia dei vizi sia stata fatta nei termini oppure qualora vi sia stato il detto riconoscimento, da parte dell'appaltatore, il committente puo ben far valere, in via riconvenzionale, la garanzia in esame, anche dopo il decorso di due anni dalla consegna dell'opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)