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Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

Testo in vigore al

Art. 23

1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza su produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita, preventivamente pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia a cura e spese del Consorzio interessato deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio stesso al Ministero dell'agricoltura delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

  1. 1) L'elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 21;

  2. 2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

  3. 3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Tre copie della domanda e dei documenti sopra indicati devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una copia deve essere inviata al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 24

1. I Consigli di amministrazione dei Consorzi, ai quali si stato affidato l'incarico previsto dall'art. 21, possono essere sciolti, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei Consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dello incarico.

2. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del Consorzio e' affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi di maggiore gravita' segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, puo' essere disposta, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria e commercio, la revoca dell'incarico. La revoca puo' essere altresi' disposta quando il numero degli aderenti al Consorzio si riduca al disotto dei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 21.

Capo V. Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza

Art. 25

1. Gli agenti, ivi compresi quelli dei Consorzi di cui all'art. 21 del presente decreto incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si considerano mosti o vini di cui al presente decreto anche per verificare le denuncie della produzione di cui all'art. 11 e la regolarita' dei registri presenti dell'art. 13 e per prelevare campioni di mosti o di vini.

2. Le verifiche non possono essere impedite da parte dei detentori, i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantita' di mosto o vino esistenti nei fusti, nelle botti e nei vasi vinari.

3. Agli effetti del controllo e delle rilevazioni sui predetti recipienti deve essere segnata in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza - la rispettiva capacita' con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantita' di prodotto che puo' essere contenuto in ciascun recipiente.

Art. 26

1. Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui al presente decreto, e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati.

2. Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali e agenti sopra indicati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi ed ogni altra attivita' necessaria per l'esercizio della vigilanza per la esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine semplice, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto per l'uso di tale denominazione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

Art. 28

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni o alle disposizioni sulla etichettatura, non si applica la reclusione e la multa e' ridotta ad un quarto.

Art. 29

1. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui al precedente art. 7, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 10.000 a lire 200.000.

Art. 30

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine semplice oppure "controllata" o "controllata e garantita" in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Art. 31

1. Chiunque usa le denominazioni di origine "controllata" o "controllata e garantita" per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con la reclusione sino a due mesi e con la multa sino a lire 200.000.

2. Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al comma precedente sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 32

1. Chiunque adotta le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite" come "ragione sociale" o come "ditta" e ne fa uso, e' punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applichera' dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine.

3. Per le ditte gia' esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e' data facolta' al Ministro per la agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato nazionale, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichette preventivamente approvate.

Art. 33

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al secondo o al quarto comma dell'art. 10, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce, fino ad un massimo di lire 100.000.

Art. 34

1. Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dal primo o dal quarto comma dell'art. 11, denunci un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto e' punito con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza.

Art. 35

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'art. 13 e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 200.000 lire.

Art. 38

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza su due giornali tra i piu' diffusi della regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva specifica, possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

Art. 39

1. Trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun vino, e' vietato nel commercio, nella propaganda e nella pubblicita' del vino stesso:

  1. a) qualificare "classico" il vino a cui tale qualifica non sia stata riconosciuta dai decreti ministeriali di attuazione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, o dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4 del presente decreto;

  2. b) impiegare nella denominazione di un vino e del rispettivo territorio qualifiche o termini come "disciplinato", o e regolamentato", o "controllato", o "garantito", o "delimitato" e simili, se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza del presente decreto o dei relativi disciplinari di produzione di cui al precedente art. 11. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo e' punita con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

Capo VI. Disposizioni finali

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 1963
SEGNI
LEONE - MATTARELLA - PICCIONI - BOSCO - MARTINELLI - COLOMBO -
TOGNI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 127. - VILLA