Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Natura e finalita'
1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.
2. Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto.
4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione continua del personale.
Art. 2 Competenze statali
1. Al Ministero della sanita' compete:
a) il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca;
b) la definizione dei criteri generali per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti;
c) l'attivita' di controllo;
d) l'alta vigilanza.
2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.1
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, sono disciplinati:
a) i criteri generali per il riconoscimento degli Istituti e la definizione delle strutture e attrezzature destinate all'attivita' di ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei servizi sanitari, nonche' dell'attivita' di ricerca ed assistenza svolta, necessarie per il riconoscimento;
b) le procedure per il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti;
c) le norme transitorie per la revisione dei riconoscimenti gia' concessi;
d) gli atti degli Istituti sottoposti al controllo e il relativo procedimento;
e) i criteri generali per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti da parte degli Istituti;
f) l'istituzione e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica della attivita' di ricerca e di sperimentazione clinica;
g) le convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della ricerca biomedica, nella organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua professionale;
h) le procedure per lo svolgimento di ricerche finalizzate e a pagamento;
i) i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e per l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di ridurre l'onere a carico dei bilanci pubblici.
l) l'attivita' del Direttore scientifico che assume la responsabilita' complessiva delle attivita' di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad essa destinate nel quadro della programmazione dell'Istituto.
4. E' fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti con personalita' giuridica di diritto privato.
Art. 3 Organizzazione
1. Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico:
1) il consiglio di amministrazione;
2) il direttore generale;
3) il collegio dei revisori;
4) il comitato tecnico scientifico.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, modalita' di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di nomina del Direttore scientifico e le rela-
tive attribuzioni.1
3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per gli organi di cui al comma 1, numeri 2) e 3).
Art. 4 Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art.18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 5 Patrimonio e contabilita'
1. Al patrimonio e alla contabilita' degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Gli istituti con personalita' giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte.
3. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
Art. 6 Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento
1. L'attivita' scientifica di base degli Istituti e' diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanita' pubblica.
2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.
3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti e' finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, . . . e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.
4. Il finanziamento dell'attivita' scientifica di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero della sanita', mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
5. L'attivita' di assistenza sanitaria svolta dagli istituti e' finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialita' di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 7 Norme finali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, alla revisione dei riconoscimenti gia' attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita' di ricerca.
2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.
3. Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' di ricerca dell'ospedale Bambino Gesu' appartenente alla Santa Sede, e' disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica.
4. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede in via sostitutiva.
7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.
Art. 8 Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, nonche' i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanita' GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
GIUGNI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
COLOMBO, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
CASSESE, Ministro per la funzione
pubblica
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO