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Sez. L, Sentenza n. 27195 del 10/10/2025 (Rv. 676771-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prestazioni lavorative svolte in Italia e in altro Stato dell'U.E. - Lavoro svolto presso un'organizzazione internazionale - Art. 18, comma 3, terzo periodo, l. n. 115 del 2015 - Interpretazione - Totalizzazione dei contributi - Preclusione - Presupposti.
Stato
decisa il 2025-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676771-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell'U.E., l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della l. n. 115 del 2015 - che, in relazione alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, vieta di prendere in considerazione quelli maturati presso le organizzazioni internazionali se sono stati oggetto di rimborso - va interpretato, in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in modo da non vanificare il diritto del lavoratore alla libera circolazione in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale, con la conseguenza che la totalizzazione è impedita solo in caso di restituzione dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, e non anche di erogazione del trattamento pensionistico, ad opera dell'organizzazione internazionale, sulla base dei contributi versati.

Legge 29/07/2015 num. 115 art. 18, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 45, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 48, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 883 art. 6, Decreto Legge 16/09/2024 num. 131 art. 10 com. 1 lett. A, Legge 14/11/2024 num. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)