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Sez. 6, Sentenza n. 811 del 01/04/1970 Ud. (dep. 18/08/1970) Rv. 115131 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - PATRIMONIALI -IMPUGNAZIONE NON RIGUARDANTE ANCHE LE DISPOSIZIONI PENALI DELLA SENTENZA - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1970-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115131-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - PATRIMONIALI -IMPUGNAZIONE NON RIGUARDANTE ANCHE LE DISPOSIZIONI PENALI DELLA SENTENZA - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO.*

A norma dell'art 212 cod proc pen la sentenza di condanna o di proscioglimento sono impugnabili, per quanto attiene alle misure amministrative di sicurezza, soltanto se l'impugnazione sia proposta per un altro capo della decisione, che non riguardi esclusivamente interessi civili. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso del PM con il quale si denunzi soltanto l'erronea restituzione di armi e munizioni sequestrate (di cui sia obbligatoria la confisca), giacche l'impugnazione, che si riferisca al solo capo della sentenza relativo alla mancata applicazione della confisca, deve proporsi con ricorso alla Corte di appello ai sensi dell'art 640 cod proc pen, anziche con ricorso alla Corte di Cassazione a norma dell'art 524. (V 106530, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)