diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 515 del 12/01/2007 (Rv. 594758 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - Pensionamento anticipato ex art. 4 d.l. n. 501 del 1995 - Oneri a carico delle aziende - Contenuto - Anticipazione dei ratei pensionistici - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594758-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), alla stregua dell'art. 4, quinto comma, del d.l. n. 501 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.11 del 1996, gli oneri a carico delle aziende non riguardano la contribuzione, ma vanno riferiti solo all'anticipazione dei ratei pensionistici, mancando ogni previsione in ordine ai versamenti di ulteriori contributi previdenziali. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, in relazione al diritto dei lavoratori a percepire il trattamento pensionistico calcolato sommando gli anni di contribuzione effettiva con il periodo di contribuzione figurativa riconosciuto ai fini del prepensionamento, aveva condannato l'INPS al pagamento delle relative differenze di trattamento pensionistico e il datore di lavoro - l'azienda speciale per la mobilità di Palermo - al versamento dei contributi previdenziali utili per la percezione del trattamento pensionistico).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/11/1995 num. 501 art. 4, Legge 05/01/1996 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)