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Sez. 6, Sentenza n. 529 del 26/11/2025 Ud. (dep. 08/01/2026) Rv. 289154-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Erroneo convincimento della colpevolezza dell'accusato - Conseguente ad un errore di valutazione - Rilevanza ai fini dell'esclusione del dolo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289154-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Non sussiste il dolo del delitto di calunnia nel caso in cui la falsa incolpazione consegue a un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui si era ritenuta la sussistenza del dolo nella condotta di un carabiniere che aveva accusato altri militari dell'esercizio di violenza durante il proprio arresto, erroneamente assumendo che la qualifica soggettiva del predetto avrebbe dovuto comportare una percezione degli eventi diversa da quella di un privato cittadino).

Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)