diritto.io

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

Art. 273

Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3.

Capo 8. Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione

Sezione 1. Operazioni di importazione

Art. 274

Gli articoli 275, 276 e 277 si applicano alle operazioni di importazione relative ai beni in libera pratica che sono introdotti nella Comunità in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

Art. 275

Le formalità relative all'importazione di beni di cui all'articolo 274 sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni nel territorio doganale della Comunità.

Art. 276

Se il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui all'articolo 274 si trova fuori dello Stato membro di introduzione nella Comunità, essi circolano nella Comunità nel quadro del regime di transito comunitario interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nella Comunità.

Art. 277

Se al momento dell'introduzione nella Comunità i beni di cui all'articolo 274 si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero importati a norma dell'articolo 30, primo comma, di beneficiare di uno dei regimi o delle situazioni di cui all'articolo 156, oppure di un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare nella Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi o situazioni.

Sezione 2. Operazioni di esportazione

Art. 278

Gli articoli 279 e 280 si applicano alle operazioni di esportazione dei beni in libera pratica spediti o trasportati a partire da uno Stato membro e a destinazione di un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

Art. 279

Le formalità relative all'esportazione dei beni di cui all'articolo 278 dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità.

Art. 280

Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dalla Comunità nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale della Comunità.

Titolo XII. Regimi speciali

Capo 1. Regime speciale delle piccole imprese

Sezione 1. Modalità semplificate d'imposizione e di riscossione

Art. 281

Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale IVA le piccole imprese, data la loro attività o struttura, possono, nei limiti e alle condizioni da essi fissati e previa consultazione del comitato IVA, applicare modalità semplificate d'imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare una riduzione dell'imposta.

Sezione 2. Franchigie o riduzioni decrescenti

Art. 282

Le franchigie e le riduzioni di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.

Art. 283

1. Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le operazioni seguenti:

  1. a) le operazioni effettuate a titolo occasionale di cui all'articolo 12;

  2. b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a);

  3. c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA.

2. Gli Stati membri possono escludere dal regime previsto dalla presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1.

Art. 284

1. Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto14 per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'IVA.

2.

Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentare tale franchigia fino a 5000 EUR.

Gli Stati membri che applicavano una riduzione decrescente dell'imposta non possono né elevare il limite superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione.

Art. 285

Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

Art. 286

Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentarla per mantenerne il valore reale.

Art. 287

Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1o gennaio 1978 possono applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti al tasso del giorno della loro adesione:

  1. 1) Grecia: 10000 unità di conto europee;

  2. 2) Spagna: 10000 ECU;

  3. 3) Portogallo: 10000 ECU;

  4. 4) Austria: 35000 ECU;

  5. 5) Finlandia: 10000 ECU;

  6. 6) Svezia: 10000 ECU;

  7. 7) Repubblica ceca: 35000 EUR;

  8. 8) Estonia: 16000 EUR;

  9. 9) Cipro: 15600 EUR;

  10. 10) Lettonia: 17200 EUR;

  11. 11) Lituania: 29000 EUR;

  12. 12) Ungheria: 35000 EUR;

  13. 13) Malta: 37000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci, 24300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);

  14. 14) Polonia: 10000 EUR;

  15. 15) Slovenia: 25000 EUR;

  16. 16) Slovacchia: 35000 EUR.

  17. 17) Bulgaria: 25600 EUR;

  18. 18) Romania: 35000 EUR.

Art. 288

Il volume d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione del regime di cui alla presente sezione è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

  1. 1) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, purché siano soggette a imposizione:

  2. 2) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127 e dell'articolo 128, paragrafo 1;

  3. 3) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

  4. 4) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari.

Art. 289

I soggetti passivi che fruiscono della franchigia d'imposta non hanno il diritto di detrarre l'IVA conformemente agli articoli da 167 a 171 e agli articoli da 173 a 177, né possono far figurare l'IVA sulle proprie fatture.

Art. 290

I soggetti passivi che possono fruire della franchigia d'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'IVA oppure per l'applicazione delle modalità semplificate di cui all'articolo 281. In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell'imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.

Art. 291

I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell'IVA, salva l'applicazione dell'articolo 281.

Art. 292

Il regime di cui alla presente sezione si applica fino ad una data fissata dal Consiglio conformemente all'articolo 93 del trattato, che non può essere posteriore alla data di entrata in vigore del regime definitivo di cui all'articolo 402.

Sezione 3. Relazione e riesame

Art. 293

La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

  1. 1) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;

  2. 2) l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta;

  3. 3) l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.